FIGC LND > ARTICOLI DELLE NOIF
12-12-2020 07:59 - 2020/2021
Svincolo (art.107 delle NOIF) per Giocatori in Variazione di attività
Fonte: Comitato Regionale Veneto Divisione Ca5
Facendo riferimento alla norma che disciplina il tesseramento dei calciatori in regime di “Variazione di Attività Art.118”, ricordiamo che nel caso il giocatore volesse annullare definitivamente tale “vincolo” dovrà, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quando la Società che ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell'attività) non riesce a svincolarlo poiché non compare nel tabulato degli svincoli.
A tal proposito la Società, e solo per questo tipo di casistica, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto. L'istanza, nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in “variazione di attività art.118”, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato; infine deve essere spedita tramite mail all'indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it.
Si ricorda che il termine ultimo per tale operazione è giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19:00).
Riteniamo fondamentale fornire queste indicazioni per completezza delle informazioni
Trasferimenti suppletivi (art. 104 delle NOIF) - Dal 1/12/2020 al 26/2/2021
Si ricorda che Martedì 1° dicembre 2020 è iniziato il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere “firmata” in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.
L'utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.
Il termine ultimo per tale attività è fissato per il 26 febbraio 2021 (ore 19:00)
Si ritiene cosa utile rammentare che è consentito il trasferimento - a titolo DEFINITIVO o TEMPORANEO - sia del calciatore comunitario che extracomunitario (status “7”-“20”-“70”-“71” - “80”).
Ricordiamo che ogni calciatore potrà trasferirsi a qualsiasi titolo - anche nel corso di un solo periodo consentito, ovvero come somma dei due - per un massimo di tre Società a Stagione, ma potrà essere impiegato in gare ufficiali per un massimo di due Società.
Successivamente all'eventuale richiesta di “rientro dal prestito” prima dell'inizio del secondo periodo, rispetto al passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti esclusivamente a Società professionistiche, mentre questo vincolo non riguarda i calciatori maggiorenni.
Liste di svincolo collettive suppletive (Art. 107 NOIF) 1 - 7 gennaio 2021
Si ritiene opportuno avvisare che Martedì 1° dicembre è iniziato il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento.
La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i giocatori Dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.
Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all'interno della propria area riservata.
Si ricorda il termine ultimo per la presentazione o spedizione delle liste di svincolo suppletive è fissato per il
7 gennaio 2021 (ore 19:00)
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario
che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71” - “80”)
Evidenziamo che è consentita la modifica della lista anche una volta che questa è stata chiusa in modo definitivo; tale modifica permette unicamente l'aggiunta di ulteriori nominativi ma non la cancellazione di nominativi inseriti in prima battuta.
Si rileva che nel caso il documento di svincolo non pervenga nella modalità prevista e/o entro il termine stabilito dalla normativa federale, si procederà a reintegrare gli atleti nei ranghi societari senza ulteriori comunicazioni.
Si ritiene utile altresì evidenziare alcuni importanti aspetti normativi fissati dall'Art. 107 delle NOIF:
• Le Società hanno l'obbligo di comunicare ai calciatori interessati – a mezzo di lettera raccomandata - la loro inclusione nella lista di svincolo;
• L'eventuale “aggiornamento di posizione” da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire soltanto a partire dal 8 Gennaio 2021.
Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle NOIF)
Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”
o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da TEMPORANEO a DEFINITIVO.
Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitata dal giorno successivo la data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non oltre il 26 febbraio 2021 (ore19:00).
La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere “firmata” in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.
. . . buona vita a tutti!
Fonte: Comitato Regionale Veneto Divisione Ca5